Art. 3.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Per consentire alle Province con statuto di autonomia di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie attribuite dallo statuto di autonomia, una quota, non inferiore al 60 per cento, del gettito fiscale complessivamente prodotto nel territorio provinciale, con esclusione delle imposte destinate al finanziamento dell'Unione europea, è attribuita alla Provincia stessa».

 

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